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TS1.4   Prodotti e carburanti vietati

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Versie: 1 januari 2022

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1. Prodotti non consentiti per l’uso nei mangimi

L'azienda certificata GMP+ non ha il permesso di utilizzare i prodotti indicati in questo documento. I requisiti sono applicabili a tutte le aziende certificate, incluse quelle con sede fuori dall’Unione Europea.

Prodotti non consentiti per l’uso nei mangimi

Descrizione e spiegazione

Proteine animali

Proteine animali come indicato nel Regolamento (CE) n. 999/2001 (modificato da 1292/2005, 163/2009, 56/2013 e 2021/1372).

Articolo 7

  1. L’alimentazione dei ruminanti con proteine di origine animale deve essere vietata.
  2. Il divieto esposto nel paragrafo 1 dovrà essere esteso agli animali diversi dai ruminanti e limitato, per quanto riguarda l’alimentazione di tali animali con prodotti di origine animale, secondo l'Allegato IV.

APPENDICE IV

CAPITOLO I

Estensioni del divieto previsto nell’Articolo 7(1)

Secondo l'Articolo 7(2), il divieto previsto nell’Articolo 7(1) dovrà essere esteso all'alimentazione:

  1. di ruminanti con fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di originale animale e con mangimi composti contenenti tali prodotti;


  1. di animali non ruminanti da allevamento, diversi dagli animali da pelliccia, con:
  1. proteine animali lavorate;
  2. prodotti ematici;
  3. proteine idrolizzate di origine animale;
  4. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
  5. Mangime contenente i prodotti indicati ai punti da (i) a (iv).


CAPITOLO II

Deroghe ai divieti previsti nell’Articolo 7(1) e nel Capitolo I

Secondo il primo sottoparagrafo dell'Articolo 7(3), i divieti previsti nell’Articolo 7(1) e nel Capitolo I non saranno applicabili all’alimentazione di:

  1. ruminanti con:
  1. latte, latticini, derivati del latte, colostro e prodotti a base di colostro;
  2. uova e ovoprodotti;
  3. collagene e gelatina derivati da non ruminanti;
  4. proteine idrolizzate derivanti da:

- parti di non ruminanti o

- pelli di ruminanti;

  1. mangimi composti contenente i prodotti indicati ai punti da (i) a (iv) qui sopra;

  1. animali non ruminanti da allevamento con le seguenti materie prime per mangimi e mangimi composti:
  1. proteine idrolizzate derivanti da parti di non ruminanti o pelli di ruminanti;
  2. farina di pesce e mangimi composti contenenti farina di pesce che sono prodotti, commercializzati e utilizzati secondo le condizioni generali esposte nel Capitolo III e le condizioni specifiche esposte nella Sezione A del Capitolo IV;
  3. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e mangimi composti contenenti tali fosfati che sono prodotti, commercializzati e utilizzati secondo le condizioni generali esposte nel Capitolo III e le condizioni specifiche esposte nella Sezione B del Capitolo IV;
  4. prodotti ematici e mangimi composti contenenti tali prodotti ematici che sono prodotti, commercializzati e utilizzati secondo le condizioni generali esposte nel Capitolo III e le condizioni specifiche esposte nella Sezione C del Capitolo IV;

  1. animali d’acquacoltura con proteine animali lavorate, diversi da farina pesce, derivati da non-ruminanti e mangimi composti contenenti tali proteine animali lavorate che sono prodotti, commercializzati e utilizzati secondo le condizioni generali esposte nel Capitolo III e le condizioni specifiche esposte nella Sezione A del Capitolo IV;

  1. ruminanti non svezzati con sostituti del latte contenenti farine di pesce e che siano prodotti, commercializzati e utilizzati secondo le specifiche

condizioni esposte nella Sezione E del Capitolo IV;

  1. animali da allevamento con materie prime di origine vegetale e mangimi composti contenenti tali materie prime contaminati con quantità insignificanti di spicole ossee derivate da specie animali non autorizzate. Gli Stati Membri possono utilizzare questa deroga solo qualora abbiano anticipatamente condotto una valutazione del rischio che abbia confermato la presenza di un rischio trascurabile per la salute animale.

Tale valutazione del rischio deve tenere in considerazione almeno quanto segue:

  1. il livello di contaminazione;
  2. la natura e la fonte di contaminazione;
  3. l’uso previsto per i mangimi contaminati.
  1. pollame con le seguenti materie prime per mangimi e mangimi composti:
  1. proteine animali lavorate derivate da suini e mangimi composti contenenti tali proteine animali lavorate che sono prodotti, commercializzati e utilizzati secondo le condizioni generali esposte nel Capitolo III e le condizioni specifiche esposte nella Sezione G del Capitolo IV;
  2. proteine animali lavorate derivate da insetti allevati e mangimi composti contenenti tali proteine animali lavorate che sono prodotti, commercializzati e utilizzati secondo le condizioni generali esposte nel Capitolo III e le condizioni specifiche esposte nella Sezione F del Capitolo IV;

  1. suini con le seguenti materie prime per mangimi e mangimi composti:
  1. proteine animali lavorate derivate da pollame e mangimi composti contenenti tali proteine animali lavorate che sono prodotti, commercializzati e utilizzati secondo le condizioni generali esposte nel Capitolo III e le condizioni specifiche esposte nella Sezione H del Capitolo IV;
  2. proteine animali lavorate derivate da insetti allevati e mangimi composti contenenti tali proteine animali lavorate che sono prodotti, commercializzati e utilizzati secondo le condizioni generali esposte nel Capitolo III e le condizioni specifiche esposte nella Sezione F del Capitolo IV;

È vietato somministrare ad animali terrestri di una data specie, che non siano animali da pelliccia, proteine animali lavorate derivate da corpi o parti dei corpi di animali della stessa specie.

È vietato somministrare ai pesci da allevamento proteine animali lavorate derivate da corpi o parti dei corpi di pesci da allevamento della stessa specie.

Grassi animali derivati da materie prime di categoria 1 e 2

I derivati dei grassi prodotti da grassi fusi da materie prime di Categoria 1 e 2 non sono consentiti in mangimi, prodotti cosmetici e medicinali.

Candide, prodotti proteici da lieviti

Prodotti proteici ottenuti da lievito di varietà Candida coltivato su n-alcani.

Rifiuti della ristorazione e avanzi di cibo

Tutti i rifiuti e gli avanzi di cibo, incluso l’olio di cottura utilizzato proveniente da ristoranti, luoghi di ristorazione e cucine, incluse cucine centrali e cucine domestiche;

È vietato somministrare agli animali da allevamento, che non siano animali da pelliccia, rifiuti o materie prime per mangimi contenenti o derivate da avanzi della ristorazione.

Deodistillati

I deodistillati da raffinazione chimica sono un sottoprodotto della deodorizzazione degli oli grezzi che sono stati sottoposti a raffinazione chimica. Il processo di produzione in questione è descritto nel documento “Applicazione sicura dei deodistillati nei mangimi” (ved. www.fediol.eu)

L’uso dei deodistillati da raffinazione chimica è vietato nei mangimi, a meno che non siano stati trattati in maniera tale da garantire che i livelli di contaminanti siano conformi ai limiti di sicurezza nei mangimi e in particolare a quelli relativi a:

  • diossina e
  • residui di pesticidi,
  • e idrocarburi policiclici aromatici (PAH).

Questi deodistillati trattati da raffinazione chimica possono essere commercializzati solo dopo svincolo positivo (TS1.8 Monitoraggio, Capitolo 8).

Grassi di drenaggio

Grassi di drenaggio, fuori da un sistema chiuso.

Non è possibile escludere la contaminazione con acque reflue o agenti tecnici.

Feci, urina

Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall’asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.

Prodotti grassi da produzione di biodiesel

  • Prodotti secondari della raffinazione (oli acidi, distillati di acidi grassi e deodistillati) derivati dalla produzione di biodiesel da o con i prodotti menzionati in questo elenco restrittivo.
  • Glicerolo, prodotto durante la produzione di biodiesel, da o con i prodotti menzionati in questo elenco restrittivo.
  • Acidi grassi come esteri metilici (detti anche sostanze grasse), raccolti dopo il recupero del metanolo in occasione della produzione di biodiesel.

Prodotti grassi rilasciati durante la pulizia di...

  • petroliere
  • chiatte per idrovie nazionali (‘acqua sporca’)
  • serbatoi di stoccaggio (‘fondi dei serbatoi’)
  • navi marittime e navi costiere

Sottoprodotti grassi del settore olechimico

Sottoprodotti grassi del settore olechimico, prodotti da o con i prodotti menzionati nel presente documento (TS 1.4).

Avanzi, sansa da funghi

Gli avanzi di funghi sono prodotti del settore della lavorazione dei funghi. Durante il raccolto meccanico dei funghi, questi vengono tagliati appena sopra il letto di compost. Le parti rimanente vengono quindi rimosse dal letto e il compost viene rimosso e preparato per un secondo o terzo raccolto.

La coltivazione intensiva di funghi è sensibile ai danni, tra l’altro, causati da muffe, insetti, Clostridia e quindi richiede l’uso di decontaminanti del terreno e relativamente numerosi agenti protettivi, tra cui il Prochloraz.

Per la sansa da funghi, si ipotizza l’uso di avanzi quotidiani freschi di funghi. Presso l'azienda produttrice il compost attaccato viene rimosso quanto più possibile agitando e vibrando. Il prodotto deve quindi essere schiacciato e trattato (con batteri dell'acido lattico) per ottenere un pH inferiore a 4.

Oli recuperati da terra sbiancante usata o altri materiali filtro con carbone attivo

Oli recuperati da terra sbiancante usata o altri materiali filtro con carbone attivo, da raffinerie indipendenti.

Materiali di imballaggio

Imballaggi e parti di imballaggio dall’uso di prodotti del settore agricolo-alimentare.

POME

(Effluente impianto di lavorazione olio di palma; fango)

Il Pome è un’acqua reflua generata presso gli impianti di lavorazione dell’olio di palma. Tutti i prodotti derivati o prodotti dal POME sono vietati.

Semi e materiale vegetale trattato con prodotti fitosanitari

Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitosanitari per il loro uso previsto (propagazione), ed eventuali prodotti derivati da questi.

Pelli trattate con estratti per concia

Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami.

Fanghi dalla lavorazione di acque reflue urbane, domestiche e industriali.

Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all’articolo 2 della Direttiva 91/271/CEE (2) del Consiglio, senza tenere conto dell’ulteriore trattamento di questi rifiuti e dell’origine delle acque reflue.

Il termine “acque reflue” non si riferisce alle “acque di lavorazione”, ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di alimenti o mangimi; tali condutture possono essere alimentate solo con acqua; nei mangimi può essere utilizzata esclusivamente acqua pulita e sana (come specificato nell'Articolo 4 della Direttiva98/83/EG). Nel settore della pesca, le condutture possono essere riempite anche con acqua marina pulita come definita nell’Articolo 2 del Reg. (GE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e il Consiglio del 29 aprile 2004 in materia di igiene degli alimenti.

L’acqua di processo può essere utilizzata nei mangimi solo se contiene materiali da mangimi o prodotti alimentari e deve essere tecnicamente priva da agenti detergenti e disinfettanti o altri componenti non consentiti secondo la legislazione in materia di mangimi.

Rifiuti solidi urbani

Rifiuti solidi urbani, come quelli domestici.

La definizione “rifiuti solidi urbani” non si riferisce ai rifiuti di cucina e ristorazione come definito nel Reg. (CE) n. 1069/2009.

Olio alimentare usato (UCO)

  • Oli e grassi usati da abitazioni private e ristoranti (= rifiuti della ristorazione)
  • Oli e grassi usati dall’industria della lavorazione della carne.
  • Oli e grassi vegetali usati, ad eccezione di:
    • oli non riscaldati recuperati durante un processo di produzione, ad es. produzione di lecitina
    • oli vegetali utilizzati dagli operatori del settore alimentare secondo il Regolamento (CE) n. 852/2004 a scopo di cottura e che non siano stati a contatto con carne, grassi animali, pesce o animali acquatici.

Legno, trattato con antisettici del legno

Legno, inclusa la segatura o altri prodotti derivati dal legno, che siano stati trattati con antisettici del legno come definiti nell’Appendice V della Direttiva 98/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla commercializzazione di biocidi.

2. Carburanti vietati per essiccazione diretta

I seguenti carburanti sono vietati per l’uso per l'essiccazione diretta dei mangimi:

Carburante vietato

Descrizione e spiegazione

Olio lubrificante, olio motore e olio idraulico

Olio lubrificante, olio motore e olio idraulico non sono destinati all’uso come carburanti. Non come tali e non come "oli usati".

Rifiuti urbani misti, rifiuti industriali misti e fanghi essiccati da purificazione

Rifiuti industriali misti e fanghi essiccati da purificazione sono e rimarranno formalmente rifiuti (rapporto “Combustibile derivato da rifiuti; prassi attuali e prospettive, 2003). Gli Stati Membri dell’UE possono solo emettere una licenza in casi speciali e per specifici scopi per usarli come combustibili. Questi rifiuti potrebbe inavvertitamente contenere livelli elevati di sostanze contaminanti persistenti. Il loro utilizzo diretto, a causa dei rischi e anche dal punto di vista di GMP e HACCP, potrebbe non essere tollerato.

Petcoke

(Coke di petrolio)

Il petcoke è un residuo della distillazione da raffinerie di petrolio. É inadeguato come carburante per essiccatoi diretti.

Nota: I petcoke possono essere utilizzati come carburanti nei processi di calcinazione (> 850 °C). I rischi per la sicurezza dei mangimi devono essere controllati e inclusi nel sistema HACCP. È importante registrare le evidenze di temperature calcinate e i risultati delle analisi di sostanza indesiderabile (diossine, PCB, metalli pesanti e PAH) nel prodotto finale.

La polvere intrappolata dai gas di combustione e raccolta nei filtri non può essere destinata all’uso nei mangimi.

Plastica

PVC/plastica, bottiglie in PET, ecc.

Oli riciclati (oli usati, ecc.)

Gli oli riciclati (oli usati, ecc.) spesso sono miscele di origine ignota e con composizioni ignote. In passato si praticava regolarmente e deliberatamente la miscela con residui di sostanze chimiche combustibili (incluso l'affare TCR).

Prodotti per il riciclaggio.

Prodotti per il riciclaggio. Questi includono ad esempio, legno conservato e legno da demolizione. Materie vegetali contaminate con agenti conservanti, insetticidi o contaminante con oli o sostanze chimiche (ad esempio segatura).

Pneumatici

Pneumatici (usati) di auto, camion, ecc., interi o tagliati.

Legno, conservato

Legno, la cui durata viene prolungata con l'aggiunta di biocidi o con il trattamento con vernici, tinte, creosoto o sali wolman.

Legno che potrebbe contenere composti organici alogenati o metalli pesanti in seguenti al trattamento con antisettici del legno o rivestimenti per legno.

Feed Support Products

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We have developed various supporting materials for the GMP+ Community. These include various tools, ranging from Frequently Asked Questions (FAQ) lists to webinars and events.

Feed Support Products (FSP)

Feed Support Products (FSP) provides valuable and up-to-date information about potentially high-risk feed. The products vary from flow charts of production processes including the risks (Risk Assessments) and studies on undesirable substances (fact sheets).

Where to find more about the GMP+ International Feed Support Products

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More information: https://fsd.gmpplus.org/pagina/6/fact-sheets.aspx/
Review fact sheets: GMP+ Portal